{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-117_1995-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17306&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "99e90f24a0efd4e99771e8f59d60cfef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1995 11.1995.117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1995 11.1995.117"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1995 11.1995.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:16", "Checksum": "9c42ac1cebeef6649bea97ee33ffa83d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1995 11.1995.117\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Ulteriori dubbi sull’effettivo reddito dell’appellante sorgono infatti dall’analisi della documentazione richiamata dall’__________ __________ e da __________ e relativa al periodo 1° gennaio 1990 – 30 ottobre 1991, attestante spese la cui entità contrasta con il reddito dichiarato dall’interessato. Gli estratti mensili del conto n. __________intestato a __________ __________ presso l’__________ __________ indicano nel 1990 entrate per fr. 50'405,90 (pari a fr. 4'200,50 mensili) e uscite per fr. 53'084,30 (pari a fr. 4'424.– mensili) e nel 1991, da gennaio a ottobre, entrate di fr. 112'000.– (ovvero fr. 11'200.– mensili) e uscite di fr. 111'191,70 (ovvero fr. 11'191,70 mensili). Mediante __________ l’appellante ha speso fr. 8'755,40 da aprile a dicembre 1990 e fr. 49’031,70 da gennaio a ottobre 1991. L’appellante ha dimostrato la provenienza solo di parte delle entrate, producendo la lista dei versamenti in suo favore eseguiti per un totale di fr. 50'000.– dalla __________ nel periodo luglio – settembre 1991 (doc. __________, inc. no. __________) e relativi a spese affrontate in Ungheria, per un’attività che l’appellante non ha documentato, limitandosi a dichiarare nel gravame che si era risolta in un nulla di fatto.\nd) Non è quindi censurabile, viste le contraddizioni di cui sopra, la decisione del primo giudice di non ritenere affidabili e concludenti neppure i documenti prodotti dal convenuto sul reddito del 1993 e 1994 (doc. __________, __________, __________, __________, inc. no. __________). L’appellante adduce di aver percepito nel 1993 fr. 22'269.– dalla Cassa disoccupazione e fr. 21'046,50 dalla ditta __________, e nel gennaio 1994 fr. 1'660,25 dalla Cassa disoccupazione e fr. 1'888,75 dalla __________. Da questa documentazione risulta invero una rilevante diminuzione di reddito rispetto a quanto conseguito negli anni precedenti. L'appellante, a giustificazione di questa circostanza, ha ribadito che l’età e i precedenti penali gli rendevano impossibile il conseguimento di un reddito superiore. Ma le sue disavventure penali risalgono al 1986–1987 e come rilevato dal Pretore, non gli hanno impedito di conseguire nel 1990 un reddito consistente e di avere un tenore di vita elevato, tale da consentire al figlio __________ di frequentrare una scuola privata a __________ e alla figlia __________ un’accademia di danza a __________. La drastica riduzione del reddito attestata nel 1994 è quindi difficilmente spiegabile e le motivazioni addotte dall’interessato appaiono pretestuose, quando si consideri che dopo le sue dimissioni da amministratore unico della __________, tale ruolo è stato ripreso da __________ __________ (doc. __________, inc. n. __________/__________ __________.) che con lui ha una relazione e che lo ospita frequentemente, mettendo pure a sua disposizione il veicolo BMW a lei intestato. D’altro canto il conteggio della cassa–disoccupazione del gennaio 1994 (doc. 5) menziona un guadagno assicurato di fr. 5000.–, in netto contrasto con quanto asserito dall’appellante, che afferma di avere un reddito non superiore a fr. 3300.–.\nRettamente, dunque, il Pretore ha deciso che nell’impossibilità di determinare il reddito effettivo del convenuto, occorreva riferirsi al suo reddito ipotetico, ovvero al reddito che egli potrebbe ragionevolmente percepire dando prova di buona volontà (DTF 119 II 314 consid. 4a; DTF 117 II 16). Tenuto conto delle dichiarazioni già rese dal convenuto, nonché della documentazione bancaria pervenuta dall’__________ __________ per gli anni 1990-1991, la valutazione effettuata dal primo giudice, che ha ritenuto conseguibile un reddito medio di fr. 7'000.– mensili netti, non risulta criticabile e merita di essere condivisa.\n4. L'appellante censura pure la valutazione del giudice sul reddito dichiarato dalla moglie, ammesso in fr. 2'200.– mensili, e sul calcolo del fabbisogno personale di quest'ultima, in cui è stato incluso un canone di locazione di fr. 1750.–, manifestamente eccessivo.\nIn sede di appello è esclusa la facoltà addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 lett. b CPC). Il reddito considerato dal primo giudice per la moglie corrisponde sostanzialmente a quello effettivamente percepito dalla stessa nelle varie attività svolte (doc. __________-__________, inc. n. __________), e l'appellante non lo ha mai contestato in precedenza, né nell'istanza di revoca del primo provvedimento supercautelare, né in una delle successive udienze di discussione. La censura relativa alla valutazione del reddito potenziale della moglie non può dunque essere proposta in sede di appello e lo stesso dicasi per l'eccezione riferita al canone di locazione. Già nell'istanza 30 agosto 1991 la moglie aveva indicato nel suo fabbisogno personale una spesa fissa di fr. 1'710.– per la locazione, senza che l'appellante abbia formulato contestazioni in merito. Entrambe queste censure, sollevate per la prima volta in appello, devono quindi essere dichiarate inammissibili.\nIl contributo alimentare stabilito dal primo giudice può dunque essere confermato. Le modalità di calcolo corrispondono infatti a quanto prescritto da dottrina e giurisprudenza e sono state esplicitamente accettate dall’appellante, che ha contestato solo i rispettivi redditi e il fabbisogno della moglie. Ne discende che l’appello deve essere respinto per quel che concerne l’ammontare del contributo alimentare dovuto a moglie e figli."}