{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-117_1995-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17306&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "99e90f24a0efd4e99771e8f59d60cfef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1995 11.1995.117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1995 11.1995.117"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1995 11.1995.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:16", "Checksum": "9c42ac1cebeef6649bea97ee33ffa83d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1995 11.1995.117\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL'appellante censura innanzitutto la determinazione del proprio reddito mensile. Egli non critica le argomentazioni del Pretore circa i principi ed i metodi da lui applicati per fissare il contributo alimentare, ma ritiene che il primo giudice abbia valutato in modo errato le prove assunte e tratto quindi conclusioni sbagliate in merito alla sua potenzialità di reddito, che non supera a suo dire l’importo di fr. 3’300.– mensili. Egli sostiene di non essere in grado di percepire un reddito superiore, tenuto conto della sua età e del fatto che il suo passato coinvolgimento in procedure penali gli ha fatto perdere credibilità nella professione di contabile e fiduciario, e rileva di aver dimostrato in modo sufficiente la sua situazione finanziaria.\n2. Giusta l'art. 145 cpv. 2 CC, proposta l'azione di divorzio il giudice prende le opportune misure cautelari: tra di esse quelle circa il mantenimento della famiglia, ritenuto che a entrambi i coniugi va garantito, per quanto possibile, un tenore di vita equivalente a quello precedente la sospensione dell'economia domestica. Il tenore di vita mantenuto durante la comunione domestica costituisce comunque il limite superiore del diritto al mantenimento.\nPer determinare il contributo alimentare pendente causa il Tribunale federale applica per consolidata prassi la metodica delle eccedenze: si determina dapprima il reddito complessivo della famiglia, da cui si deducono i fabbisogni di tutti i suoi componenti e l'eccedenza che ne risulta viene, di regola, divisa a metà (DTF 114 II 30; Rep. __________p. 237).\n3. Nell'evenienza concreta la controversia verte principalmente sul reddito potenziale che il Pretore ha attribuito alle parti. Per quel che concerne il reddito del marito, il primo giudice ha osservato che nel 1990 questi aveva dichiarato di essere disposto a provvedere al mantenimento di moglie e figli con importi mensili di almeno fr. 6200.– (cfr. verbale di udienza del 29 ottobre 1990, inc. n. __________/__________ spec.) e non aveva dimostrato un peggioramento della sua situazione finanziaria dopo tale periodo. Il Pretore ha ritenuto che la documentazione agli atti fosse frammentaria e contraddittoria ed è giunto alla conclusione che l’interessato poteva percepire un reddito potenziale di fr. 7000.– mensili.\na) L’appellante adduce che i documenti agli atti dimostrano la sua reale situazione finanziaria e il suo presumibile reddito, assai inferiore a quello valutato dal primo giudice. Ora, è vero che la dichiarazione fiscale 1989/1990 (doc. __________, inc. __________/__________ __________.) attesta un reddito 1989 di fr. 52 '500.– e un reddito 1990 di\nfr. 62 232.–, ma lo stesso appellante ne ha dimostrato l’inesattezza asserendo nel 1990 di poter versare a moglie e figli circa fr. 6000.– mensili, ciò che sarebbe stato del tutto impossibile se il suo reddito fosse stato quello da lui dichiarato. A giusta ragione quindi il Pretore ha ritenuto di non poter fare affidamento su tale reddito. Né maggior valore ha il conteggio delle entrate e uscite per i mesi di agosto - ottobre 1991 redatto dal convenuto stesso (doc. __________, inc. n. __________/____________________.), che dichiara di esercitare un'attività di contabile in proprio con un reddito mensile prevedibile di circa fr. 3'500.–/4'000.–. Anche la documentazione relativa all’attività svolta alle dipendenze della __________ è contraddittoria, poiché l’appellante ha prodotto un certificato di salario relativo al mese di gennaio 1991 (doc. __________, inc. n. __________/__________ __________.), che la ditta stessa ha sconfessato il 31 giugno 1991, affermando che l’interessato non aveva mai iniziato il lavoro alle sue dipendenze (doc. __________, inc. n. ___/__ __________.). D’altra parte il 22 luglio 1991 il convenuto ha rassegnato di sua volontà le dimissioni dai consigli d'amministrazione di diverse società, senza motivare le ragioni di questa decisione (doc. __________, inc. n. __________/____________________.), salvo sostenere poi nell’appello di aver avuto divergenze con gli azionisti.\nb) L’appellante non può essere seguito quando afferma che la modifica dei suoi redditi era stata in precedenza tenuta in considerazione dallo stesso Pretore, poiché il 24 novembre 1992, data d‘emanazione del decreto supercautelare con cui è stato ridotto l’obbligo alimentare del marito, l’istruttoria non era ancora terminata e i dati a disposizione del Pretore erano incompleti. Il decreto qui impugnato, per contro, si fonda sull'esame delle risultanze d'istruttoria, che sono state ritenute dal primo giudice contraddittorie se poste a confronto con la documentazione già prodotta dal marito e con le dichiarazioni da questi rese in precedenza (cfr. verbale discussione del 29 ottobre 1990, inc. n. __________/____________________.)."}