{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-117_1995-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17306&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "99e90f24a0efd4e99771e8f59d60cfef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1995 11.1995.117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1995 11.1995.117"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1995 11.1995.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:16", "Checksum": "9c42ac1cebeef6649bea97ee33ffa83d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1995 11.1995.117\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n25 luglio 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGianinazzi, |\nsedente per statuire nella causa __________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con petizione 26 novembre 1991 da\n|\n|\n__________, __________, (già patrocinato dall’avv. __________, __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________, nata __________, __________, (patrocinata dal lic.iur. __________, studio avv. __________ __________, __________);\n|\ne ora sull’istanza cautelare presentata il 30 agosto 1991 da __________ __________;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto l’appello 18 luglio 1994 di __________ __________ contro il decreto 3 luglio 1994 emanato dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;\n2. Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata il 16 agosto 1994 da __________ __________;\n3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. __________ (1939) e __________ nata __________ (1941) si sono uniti in matrimonio il __________ 1978. Dalla loro unione sono nati __________ (1972) e __________ (1974) ora entrambi maggiorenni. I coniugi vivono separati dal 27 febbraio 1990, quando il marito ha lasciato l’abitazione coniugale (inc. n. __________/__________ __________.).\nLa moglie ha introdotto il 7 giugno 1991 istanza per ottenere, in procedura di misure di protezione dell’unione coniugale, un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili per sé e per i figli, adducendo che il marito non provvedeva più al loro mantenimento. L’istanza è stata accolta in via supercautelare dal Pretore con decreto 11 giugno 1991 e in seguito alla domanda di revoca presentata dal marito le parti sono state citate per il contraddittorio all’udienza del 5 luglio 1991.\nB. Il marito ha introdotto il 2 luglio 1991 istanza per il tentativo di conciliazione, tenutosi con esito negativo il 28 ottobre 1991. Il 30 agosto 1991 la moglie ha presentato istanza per ottenere in via cautelare e supercautelare la conferma del contributo alimentare mensile di fr. 5000.– e una provvigione ad litem di fr. 5000.–.\nStatuendo il 10 settembre 1991 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha parzialmente accolto in via supercautelare l'istanza e ha fatto obbligo a __________ __________ di pagare un contributo alimentare di fr. 5'000.– mensili per moglie e figli. Il marito ha postulato tempestivamente la revoca del predetto provvedimento supercautelare e ha proposto la riduzione del contributo a fr. 2'000.–, da destinare solamente ai figli in ragione di metà ciascuno. Sulla scorta della documentazione prodotta all'udienza provvisionale del 29 ottobre 1991 nonché del questionario redditi e spese successivamente inoltrato dal convenuto provvisionale, il 24 novembre 1992 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, ha emesso un nuovo decreto supercautelare, con il quale ha ridotto il contributo alimentare a fr. 2'000.–, di cui fr. 1'200.– per la moglie e fr. 800.– per la figlia __________. Con istanza 4 dicembre 1992 ____________________ ha chiesto la revoca del citato decreto supercautelare.\nC. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale provvisionale del 20 aprile 1994 __________ __________ ha ribadito la richiesta di un importo di fr. 5'000.– a titolo di provvigione ad litem e ha ridotto la pretesa per il contributo alimentare a fr. 2'350.– mensili, suddiviso in fr. 1'550.– per sé stessa e fr. 800.– per la figlia. __________ __________ ha invece postulato un'ulteriore riduzione del contributo alimentare a fr. 1'600.– per moglie e figlia, in ragione di metà ciascuna.\nD. Statuendo il 3 luglio 1994 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza 30 agosto 1991 facendo obbligo a __________ __________ di versare mensilmente alla moglie, la prima volta il 5 settembre 1991, un contributo alimentare di fr. 1'550.– per la moglie, di fr. 900.– per il figlio __________ dal 30 agosto 1991 al 1° giugno 1992 e di fr. 900.– per la figlia __________ dal 30 agosto 1991 al 15 giugno 1994. Egli ha pure confermato la trattenuta di salario ordinata con decreto supercautelare il 1° dicembre 1993 e ha condannato Franc__________ __________ al pagamento di fr. 5'000.– a titolo di provvigione ad litem. La tassa di giustizia di fr. 400.– è stata posta a carico del convenuto provvisionale, tenuto inoltre a versare fr. 1'200.– alla moglie a titolo di ripetibili.\nE. Con atto d'appello del 18 luglio 1994 __________ __________ chiede che, in riforma del decreto pretorile, il contributo alimentare sia ridotto a fr. 2'000.– per moglie e figli fino al 15 giugno 1994, e a fr. 1'200.– per la sola moglie in seguito.\nF. Nelle osservazioni 26 agosto 1994 __________ __________ rileva in via preliminare la nullità dell'appello contro il dispositivo relativo alla provvigione ad litem, mentre nel merito postula la reiezione integrale del gravame e la conferma del giudizio pretorile. Mediante istanza dello stesso giorno __________ __________ ha pure chiesto di essere ammessa all'assistenza giudiziaria in sede di appello.\nConsiderato\nin diritto\n1. Il Pretore ha determinato il contributo alimentare per moglie e figli dopo aver imputato a entrambi i coniugi un reddito potenziale, valutato in fr. 7000.– per il marito e in fr. 2200.– per la moglie, e averne dedotto i fabbisogni di tutta la famiglia, calcolati in fr. 1800.– per i due figli, fr. 1425.– per il marito e fr. 3125.– per la moglie."}