L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così modificato: 1. __________ è condannato a versare a __________, a titolo di contributo alimentare, l’importo mensile anticipato di fr. 5690.–, suddiviso in fr. 835.– per ogni figlio, comprensivo degli assegni familiari e in fr. 4020.– per sé, a far tempo dal 1° maggio 1994. 2. __________ è condannato a versare a __________ la somma di fr. 2760.– a saldo dei contributi per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1994. Per il resto il decreto è confermato. II. Gli oneri dell’appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.– b) spese fr.