L’appellante principale ha ottenuto lo stralcio del reddito fittizio, ma ciò ha avuto come conseguenza solo una leggera riduzione del contributo alimentare a suo carico, motivo per cui egli deve sopportare i 2/3 degli oneri processuali di appello e rifondere alla controparte un equo importo per ripetibili ridotte di appello. Gli oneri dell’appello adesivo rimangono a carico della moglie, integralmente soccombente sul risultato. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così modificato: