Il parziale accoglimento dell’appello principale non giustifica una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede, vista la modica differenza che ha comportato sull’entità del contributo alimentare e degli arretrati. In questa sede, per contro, le spese e tasse di giustizia seguono la reciproca soccombenza delle parti (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante principale ha ottenuto lo stralcio del reddito fittizio, ma ciò ha avuto come conseguenza solo una leggera riduzione del contributo alimentare a suo carico, motivo per cui egli deve sopportare i 2/3 degli oneri processuali di appello e rifondere alla controparte un equo importo per ripetibili ridotte di appello.