Ci si potrebbe quindi chiedere se l’appello sia ricevibile su tale punto, avuto riguardo al disposto dell’art. 309 lett. f CPC. Come che sia, la domanda di revoca della trattenuta è infondata nel merito, dal momento che il comportamento tenuto dall’appellante giustifica tale provvedimento. Egli ha infatti versato nei mesi di maggio e giugno 1994 alla moglie un importo nettamente inferiore a quanto ordinato in via supercautelare dal primo giudice e ha evitato la trattenuta per il mese di giugno facendosi versare in anticipo lo stipendio di quel mese. II. Sull’appello adesivo 6.