Il contratto di divisione concluso dalla comunione ereditaria __________ e relativo alla particella n. 227 RFD __________ si limita infatti a menzionare che la cessione a __________ avveniva al valore di stima di fr. 31 650.–. L’apprezzamento del Pretore, alla luce di tali circostanze, non è dunque censurabile e l’appello deve essere respinto nella misura in cui chiede la soppressione della provvigione ad litem. 7. Infine l’appellante chiede la revoca della trattenuta di stipendio a suo tempo ordinata dal Pretore, senza tuttavia motivare tale richiesta. Ci si potrebbe quindi chiedere se l’appello sia ricevibile su tale punto, avuto riguardo al disposto dell’art. 309 lett.