9805.–, pari al reddito del marito comprensivo della tredicesima e della gratifica, e un fabbisogno complessivo di fr. 9189.–, l’eccedenza da ripartire fra i coniugi ammonta a fr. 616.–. Il contributo alimentare a carico dell’appellante è quindi di fr. 5690.– arrotondati (fabbisogno della moglie fr. 3690.–, fabbisogno dei figli fr. 1690.–, quota parte eccedenza in favore della moglie fr. 308.–) e solo in questa misura l’appello sull’ammontare del contributo alimentare può essere accolto. Per quel che concerne gli alimenti arretrati con effetto dal 1° gennaio 1994, è pacifico che l’appellante ha versato a partire da tale data un contributo di fr. 5000.– mensili (cfr. anche doc.