Ora, in concreto, la moglie aveva già 47 anni al momento della separazione e non svolgeva da diversi anni attività lucrativa. Come visto in precedenza (consid. 3d) i fabbisogni della famiglia risultano per il momento coperti dal reddito del marito e non vi è dunque motivo, quanto meno nella situazione attuale, per far obbligo alla moglie di riprendere un’attività remunerata a breve scadenza. L’appello si rivela dunque infondato nella misura in cui vorrebbe calcolare un reddito potenziale della moglie. f) Accertato un reddito della famiglia di fr. 9805.–, pari al reddito del marito comprensivo della tredicesima e della gratifica, e un fabbisogno complessivo di fr.