Essa dispone infatti della patente di esercente e potrebbe iniziare un’attività lucrativa, vista l’età dei figli e le mutate circostanze della famiglia. A torto. In caso di sospensione della comunione domestica il coniuge inattivo può invero essere obbligato a riprendere l’attività lucrativa, in particolare se il reddito dell’altro non è sufficiente a coprire gli aumentati oneri delle nuove economie domestiche, ma tale obbligo deve essere ammesso con prudenza nel caso di matrimoni di lunga durata (DTF 114 II 17 consid. 5 e 302 con rinvii). Ora, in concreto, la moglie aveva già 47 anni al momento della separazione e non svolgeva da diversi anni attività lucrativa.