Nella fattispecie non è contestato che l’autorità tributaria non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia dei coniugi, ma ciò non significa che il marito possa far valere tutto l’onere fiscale nel proprio fabbisogno. Al momento in cui l’autorità tributaria scinderà le partite fiscali dei coniugi con effetto al 28 aprile 1994 (seconda istanza per il tentativo di conciliazione), infatti, la moglie dovrà pagare il suo arretrato d’imposta, gli eventuali anticipi del marito coprendo solo il debito di quest’ultimo (art. 10 cpv. 3 lett. c LT). Se si tiene conto con prudente apprezzamento di un reddito imponibile del marito di circa fr.