a LT (testi in vigore fino al 31 dicembre 1994) prevede che nei casi di separazione durevole giusta l’art. 145 CC il reddito e la sostanza dei coniugi sono tassati disgiuntamente. Ai fini dell’imposta cantonale e comunale i coniugi separati in maniera durevole possono quindi ottenere, in pendenza della causa di stato, la scissione delle partite fiscali a valere dall’introduzione dell’istanza per il tentativo di conciliazione (art. 421 CPC). Nella fattispecie non è contestato che l’autorità tributaria non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia dei coniugi, ma ciò non significa che il marito possa far valere tutto l’onere fiscale nel proprio fabbisogno.