Infatti il Pretore ha calcolato per tale voce un importo di fr. 2700.– mensili, mentre l’appellante adesiva sostiene che a seguito della tassazione intermedia l’onere fiscale mensile a carico del marito sarebbe al massimo di fr. 1200.–. Tale censura è in parte fondata. Infatti il combinato disposto degli art. 10 cpv. 2 e 99 cpv. 1 lett. a LT (testi in vigore fino al 31 dicembre 1994) prevede che nei casi di separazione durevole giusta l’art. 145 CC il reddito e la sostanza dei coniugi sono tassati disgiuntamente.