In concreto moglie e figli continuano ad abitare nella casa già coniugale, che nell’istanza della convenuta 19 gennaio 1993 (inc. 9/1993) viene descritta come “bella, proporzionata all’elevato tenore di vita della famiglia, dotata in particolare di una piscina...” mentre il marito convive con l’amica in un semplice appartamento in città. Tale tema non è tuttavia oggetto di esame in questa sede e nel fabbisogno della moglie la voce alloggio e spese di riscaldamento rimane di conseguenza fissata in fr. 1737.–. c) Merita invece di essere corretto l’importo esposto per le imposte nel fabbisogno del marito. Infatti il Pretore ha calcolato per tale voce un importo di fr.