1737.– (comprensivi della quota parte di oneri ipotecari e delle spese di riscaldamento), se lo si confronta con quello ammesso per il marito, di fr. 750.–. Infatti in linea di principio i due coniugi, pendente causa di divorzio o di separazione, debbono equitativamente beneficiare del medesimo tenore di vita, ciò che include anche condizioni abitative sostanzialmente paritarie (I CCA 19.6.1991 F/F e 20.3.1991 D.L./D.L; ZR 87/1988 n. 114 pag. 276), non tanto nell’importo della spesa, ma dal profilo qualitativo dell’alloggio. In concreto moglie e figli continuano ad abitare nella casa già coniugale, che nell’istanza della convenuta 19 gennaio 1993 (inc.