Nella fattispecie il Pretore ha considerato un importo di fr. 635.– per ogni figlio, oltre alle spese di alloggio e di cassa–malati, inserite nel fabbisogno della madre, ma ha stabilito un contributo alimentare complessivo di fr. 5944.– senza precisare nel dispositivo la ripartizione di tale importo fra la moglie e i figli. Tale modo di procedere non corrisponde alla costante giurisprudenza ticinese e non può essere seguito. È infatti opportuno indicare nel dispositivo gli importi dovuti al coniuge separatamente da quelli dovuti ai figli, viste le norme speciali degli art. 290 e segg.