L'obbligo di mantenimento dei figli spetta a entrambi i genitori a seconda delle loro condizioni economiche (art. 276 CC) e il contributo alimentare deve essere commisurato alle esigenze del figlio, alla situazione sociale ed alle possibilità dei genitori (art. 285 cpv. 1 CC). 5. L’appellante non contesta il calcolo dei rispettivi fabbisogni operato dal Pretore, ma come si è spiegato in precedenza, il fabbisogno del marito va corretto stralciandone la voce relativa al telefono, visto che egli dispone per uso privato del Natel della ditta.