, n. 26 ad art. 176 CC). 4. Nella determinazione dei contributi alimentari per i figli vige la massima ufficiale e il giudice non è vincolato dalle domande delle parti né in prima né in seconda istanza (Bühler/Spühler, Commentario bernese, Supplemento 1991, n. 253 ad art. 145 CC). L'obbligo di mantenimento dei figli spetta a entrambi i genitori a seconda delle loro condizioni economiche (art. 276 CC) e il contributo alimentare deve essere commisurato alle esigenze del figlio, alla situazione sociale ed alle possibilità dei genitori (art. 285 cpv.