Le spese per l’elettricità, la luce, il telefono e simili (ad esempio l’abbonamento TV via cavo) non rientrano né nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi (I CCA 28.12.1992 in re S./.S.; cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla CEF) né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale. Nel fabbisogno minimo va inoltre tenuto conto dei rispettivi oneri fiscali per il corrente periodo d’imposta e dei premi di assicurazione relativi alla copertura di rischi di interesse per la comunione domestica (DTF 114 II 393; Hausheer/ Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 11 ad art. 163 CC).