D’altra parte il marito non ha esposto nel proprio fabbisogno, correttamente, alcuna voce relativa alle spese professionali, e si può tenere conto della facilitazione consentita dalla ditta stralciando dal fabbisogno le spese per il telefono, che del resto non sono ammesse dalla giurisprudenza cantonale in materia. In conclusione, quindi, il reddito annuo del marito da considerare nel calcolo del contributo alimentare è di fr. 117 675,50 (reddito netto dal lavoro fr. 97 675,50 più gratifica annua fr. 20 000.–), pari a fr. 9805.– mensili. Su questo punto l’appello principale merita accoglimento.