Si può semmai discutere quale sia il vantaggio derivante al marito dall’uso a scopo privato di tali mezzi, tollerato dal datore di lavoro. La valutazione di tale vantaggio è però ardua, e gli importi esposti dal Pretore appaiono sproporzionati, tanto più che neppure l’autorità fiscale ha ritenuto di dover esporre all’interessato una ripresa per tali presunti vantaggi. D’altra parte il marito non ha esposto nel proprio fabbisogno, correttamente, alcuna voce relativa alle spese professionali, e si può tenere conto della facilitazione consentita dalla ditta stralciando dal fabbisogno le spese per il telefono, che del resto non sono ammesse dalla giurisprudenza cantonale in materia.