Contrariamente all’assunto dell’appellante, tale dichiarazione non esclude in modo categorico il versamento della gratifica. Né giova all’istante qualificare il versamento di tale importo come partecipazione agli utili della ditta, dal momento che anche in questo caso si tratta di un reddito da computare ai fini della determinazione del contributo alimentare ai sensi dell’art. 145 CC (Bräm/ Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 71 ad art. 163 CC).