– mensili il contributo dovuto a moglie e figli dal 1° maggio 1994 e in fr. 3776.– il conguaglio dovuto per alimenti arretrati dal 1° gennaio al 30 aprile 1994, ha mantenuto la trattenuta dello stipendio a carico del marito, e infine ha riconosciuto una provvigione ad litem di fr. 4000.–. Egli ha posto la tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese di fr. 80.– a carico della moglie per un quinto e per 4/5 a carico del marito, tenuto a rifondere all’istante un’indennità di fr. 800.– per ripetibili. D. __________ è insorto con appello 3 settembre 1994, chiedendo la riforma del decreto impugnato nel senso di stabilire il contributo alimentare complessivo per moglie e figli in fr.