Ognuno dei coniugi ha mantenuto le proprie domande di giudizio, contestando quelle avversarie in replica e duplica. Nel corso dell’istruttoria provvisionale sulle prove offerte dalle parti l’istante ha postulato la trattenuta dello stipendio del marito con istanza 13 giugno 1994, accolta con decreto 14 giugno 1994 dal Pretore. Assunte tutte le prove ammesse, le parti sono state convocate al dibattimento finale provvisionale del 9 agosto 1994, dove hanno ribadito le rispettive tesi. In particolare l’istante ha postulato un contributo alimentare mensile di fr. 7935.– dal 1° maggio 1994, comprensivo degli assegni per i figli, l’importo di fr.