{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-116_1995-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17305&nX40_KEY=4711562&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "420d4a5ee0b17eee4701c0232971fc7a"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["11.1995.116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.05.1995 11.1995.116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.05.1995 11.1995.116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.05.1995 11.1995.116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:55:13", "Checksum": "2bb15824b39a04799711183e02ff57b3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.05.1995 11.1995.116\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. Il Pretore ha condannato il marito a versare alla moglie un anticipo sulle spese di causa (la cosiddetta provvigione ad litem) di fr. 4000.–, perché convinto che l’interessato dispone di risparmi non dichiarati, in particolare alla luce delle circostanze relative all’operazione immobiliare intrapresa da __________, amica e convivente del marito. L’appellante contesta tale apprezzamento del primo giudice e illustra con dovizia di particolari nell’atto ricorsuale tutti gli elementi contabili che attestano le possibilità finanziarie di __________ e che rendono possibile l’edificazione senza il suo intervento. Dalla sommaria istruttoria cautelare, in particolare dall’ispezione a Registro fondiario, emergono tuttavia dati che lasciano trapelare l’esistenza di disponibilità. In effetti l’appellante ha venduto a __________ l’immobile su cui essa ha costruito, particella n. 227 RFD __________, al prezzo di fr.\n152 500.– e si è fatto attribuire un diritto di abitazione vita natural durante sull’immobile (rogito n. __________ del notaio __________, del 15 febbraio 1994) impegnandosi a versare alla proprietaria l’importo di fr. 1000.– mensili come partecipazione alle spese relative all’immobile stesso. __________ ha dichiarato di aver pagato all’appellante il prezzo della compravendita (audizione testimoniale 24 giugno 1994), che il venditore avrebbe poi girato alla Comunione ereditaria di cui è membro, per ossequiare accordi interni. Nulla è però stato dimostrato o reso verosimile in merito a tali accordi e non si conosce l’ammontare eventualmente rimasto a disposizione dell’appellante. Il contratto di divisione concluso dalla comunione ereditaria __________ e relativo alla particella n. 227 RFD __________ si limita infatti a menzionare che la cessione a __________ avveniva al valore di stima di fr. 31 650.–. L’apprezzamento del Pretore, alla luce di tali circostanze, non è dunque censurabile e l’appello deve essere respinto nella misura in cui chiede la soppressione della provvigione ad litem.\n7. Infine l’appellante chiede la revoca della trattenuta di stipendio a suo tempo ordinata dal Pretore, senza tuttavia motivare tale richiesta. Ci si potrebbe quindi chiedere se l’appello sia ricevibile su tale punto, avuto riguardo al disposto dell’art. 309 lett. f CPC. Come che sia, la domanda di revoca della trattenuta è infondata nel merito, dal momento che il comportamento tenuto dall’appellante giustifica tale provvedimento. Egli ha infatti versato nei mesi di maggio e giugno 1994 alla moglie un importo nettamente inferiore a quanto ordinato in via supercautelare dal primo giudice e ha evitato la trattenuta per il mese di giugno facendosi versare in anticipo lo stipendio di quel mese.\nII. Sull’appello adesivo\n6. Dal canto suo la moglie ha presentato con le osservazioni appello adesivo, contestando la determinazione dell’onere fiscale inserito nel fabbisogno del marito e valutato dal Pretore in fr. 2700.– mensili. L’appellante adesiva sostiene infatti che il carico fiscale del convenuto provvisionale sarebbe notevolmente inferiore, vista la possibilità di ottenere la separazione delle partite fiscali e la deduzione dei contributi alimentari versati a moglie e figli dal reddito del contribuente. Essa considera che in concreto l’onere fiscale mensile è al massimo di fr. 1200.– e chiede pertanto un contributo alimentare di fr. 6694.– dal 1° gennaio 1994. Come visto in precedenza (cfr. consid. 5c) la censura è in parte fondata e l’onere mensile del marito per imposte può essere calcolato con prudente apprezzamento a fr. 1700.–. L’appello adesivo non può però essere accolto, risultando infondato nel calcolo del contributo alimentare in favore di moglie e figli, che ammonta a fr. 5690.– mensili (cfr. consid. 5f).\nIII. Sulle spese\n7. Il parziale accoglimento dell’appello principale non giustifica una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede, vista la modica differenza che ha comportato sull’entità del contributo alimentare e degli arretrati. In questa sede, per contro, le spese e tasse di giustizia seguono la reciproca soccombenza delle parti (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante principale ha ottenuto lo stralcio del reddito fittizio, ma ciò ha avuto come conseguenza solo una leggera riduzione del contributo alimentare a suo carico, motivo per cui egli deve sopportare i 2/3 degli oneri processuali di appello e rifondere alla controparte un equo importo per ripetibili ridotte di appello. Gli oneri dell’appello adesivo rimangono a carico della moglie, integralmente soccombente sul risultato.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\npronuncia:\nI. L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così modificato:\n1. __________ è condannato a versare a __________, a titolo di contributo alimentare, l’importo mensile anticipato di fr. 5690.–, suddiviso in fr. 835.– per ogni figlio, comprensivo degli assegni familiari e in fr. 4020.– per sé, a far tempo dal 1° maggio 1994.\n2. __________ è condannato a versare a __________ la somma di fr. 2760.– a saldo dei contributi per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1994.\nPer il resto il decreto è confermato.\nII. Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 650.–\nsono posti per 2/3 a carico di __________ e per 1/3 a carico di __________. __________ verserà alla controparte l’importo di fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.\nIII. Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 300.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 350.–\nsono a carico di __________, che verserà a __________ l’importo di fr. 400.– per ripetibili di appello.\nIV. Intimazione:\nComunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}