{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-116_1995-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17305&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "420d4a5ee0b17eee4701c0232971fc7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.05.1995 11.1995.116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.05.1995 11.1995.116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.05.1995 11.1995.116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:01:21", "Checksum": "164826f8eb833758109398ead3b214f8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.05.1995 11.1995.116\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Merita invece di essere corretto l’importo esposto per le imposte nel fabbisogno del marito. Infatti il Pretore ha calcolato per tale voce un importo di fr. 2700.– mensili, mentre l’appellante adesiva sostiene che a seguito della tassazione intermedia l’onere fiscale mensile a carico del marito sarebbe al massimo di fr. 1200.–. Tale censura è in parte fondata. Infatti il combinato disposto degli art. 10 cpv. 2 e 99 cpv. 1 lett. a LT (testi in vigore fino al 31 dicembre 1994) prevede che nei casi di separazione durevole giusta l’art. 145 CC il reddito e la sostanza dei coniugi sono tassati disgiuntamente. Ai fini dell’imposta cantonale e comunale i coniugi separati in maniera durevole possono quindi ottenere, in pendenza della causa di stato, la scissione delle partite fiscali a valere dall’introduzione dell’istanza per il tentativo di conciliazione (art. 421 CPC). Nella fattispecie non è contestato che l’autorità tributaria non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia dei coniugi, ma ciò non significa che il marito possa far valere tutto l’onere fiscale nel proprio fabbisogno. Al momento in cui l’autorità tributaria scinderà le partite fiscali dei coniugi con effetto al 28 aprile 1994 (seconda istanza per il tentativo di conciliazione), infatti, la moglie dovrà pagare il suo arretrato d’imposta, gli eventuali anticipi del marito coprendo solo il debito di quest’ultimo (art. 10 cpv. 3 lett. c LT). Se si tiene conto con prudente apprezzamento di un reddito imponibile del marito di circa fr. 50 000.– al netto delle deduzioni (oneri sociali e deduzioni usuali per i dipendenti) e dei contributi alimentari (art. 31 cpv. 1 lett. c LT), tassato però con l’aliquota B “divorziati” (art. 36bis LT), si giustifica di ammettere prudenzialmente per le imposte un onere mensile di fr. 1700.–. Nel calcolo di una tassazione fiscale entrano infatti numerosi elementi, e non si può esigere dal giudice delle misure cautelari che li determini con precisione in una procedura sommaria (DTF inedita 27.5.1991 nella causa J./S.). L’importo di fr. 1700.– mensili tiene in particolare conto del fatto che l’imposta federale diretta, incisiva per i redditi elevati, rimane integralmente a carico del marito. Le parti potranno se del caso presentare istanza di modifica delle misure cautelari qualora il calcolo dell’autorità fiscale si discostasse in misura rilevante da quello del giudice civile.\nd) In conclusione, quindi, il fabbisogno mensile del marito è valutabile in fr. 3809.– (minimo di base fr. 1025.–, quota parte alloggio fr. 750.–, premio di cassa–malati fr. 222.–, imposte presumibili fr. 1700.–, spese varie fr. 112.–). Quello della moglie ammonta a fr. 3690.– (minimo di base fr. 1025.–, quota parte di alloggio fr. 1281.–, premio di cassa–malati fr. 389,30, imposte presumibili fr. 350.–, spese varie fr. 189.–, elettricità fr. 456.–) e quello dei figli a fr. 1690.–, per un totale di fr. 9189.–.\ne) L’appellante ritiene inoltre che il Pretore avrebbe dovuto computare alla moglie un reddito potenziale di almeno fr. 2000.–, per tenere conto delle sue potenzialità di reddito. Essa dispone infatti della patente di esercente e potrebbe iniziare un’attività lucrativa, vista l’età dei figli e le mutate circostanze della famiglia. A torto. In caso di sospensione della comunione domestica il coniuge inattivo può invero essere obbligato a riprendere l’attività lucrativa, in particolare se il reddito dell’altro non è sufficiente a coprire gli aumentati oneri delle nuove economie domestiche, ma tale obbligo deve essere ammesso con prudenza nel caso di matrimoni di lunga durata (DTF 114 II 17 consid. 5 e 302 con rinvii). Ora, in concreto, la moglie aveva già 47 anni al momento della separazione e non svolgeva da diversi anni attività lucrativa. Come visto in precedenza (consid. 3d) i fabbisogni della famiglia risultano per il momento coperti dal reddito del marito e non vi è dunque motivo, quanto meno nella situazione attuale, per far obbligo alla moglie di riprendere un’attività remunerata a breve scadenza. L’appello si rivela dunque infondato nella misura in cui vorrebbe calcolare un reddito potenziale della moglie.\nf) Accertato un reddito della famiglia di fr. 9805.–, pari al reddito del marito comprensivo della tredicesima e della gratifica, e un fabbisogno complessivo di fr. 9189.–, l’eccedenza da ripartire fra i coniugi ammonta a fr. 616.–. Il contributo alimentare a carico dell’appellante è quindi di fr. 5690.– arrotondati (fabbisogno della moglie fr. 3690.–, fabbisogno dei figli fr. 1690.–, quota parte eccedenza in favore della moglie fr. 308.–) e solo in questa misura l’appello sull’ammontare del contributo alimentare può essere accolto.\nPer quel che concerne gli alimenti arretrati con effetto dal 1° gennaio 1994, è pacifico che l’appellante ha versato a partire da tale data un contributo di fr. 5000.– mensili (cfr. anche doc. D) e gli arretrati dovuti per il periodo gennaio–aprile ammontano di conseguenza a fr. 2760.– (fr. 690.– per quattro mesi)."}