{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-116_1995-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17305&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "420d4a5ee0b17eee4701c0232971fc7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.05.1995 11.1995.116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.05.1995 11.1995.116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.05.1995 11.1995.116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:01:21", "Checksum": "164826f8eb833758109398ead3b214f8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.05.1995 11.1995.116\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. La metodica per il calcolo del contributo alimentare dovuta da un coniuge all’altro è stabilita dal diritto federale e va applicata d’ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Si procede dapprima alla determinazione del fabbisogno di tutta la famiglia, prendendo come punto di partenza per le necessità dei coniugi i minimi esistenziali fissati secondo i principi validi in materia esecutiva (DTF 114 II 301, SJ 1992 380). Le spese per l’elettricità, la luce, il telefono e simili (ad esempio l’abbonamento TV via cavo) non rientrano né nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi (I CCA 28.12.1992 in re S./.S.; cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla CEF) né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale. Nel fabbisogno minimo va inoltre tenuto conto dei rispettivi oneri fiscali per il corrente periodo d’imposta e dei premi di assicurazione relativi alla copertura di rischi di interesse per la comunione domestica (DTF 114 II 393; Hausheer/ Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 11 ad art. 163 CC). L’onere fiscale, in assenza di dati attendibili può essere prudentemente stimato, non essendo compito dell’autorità giudiziaria, in procedura sommaria, di procedere al suo calcolo (DTF inedita del 27.5.1991 nella causa J./S.). L’eccedenza che dovesse risultare dopo aver dedotto dal reddito complessivo della famiglia la somma dei fabbisogni dei coniugi e dei figli va ripartita tra i coniugi in linea di principio in ragione di metà ciascuno (DTF 114 II 31 consid. 7, 119 II 319; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 26 ad art. 176 CC).\n4. Nella determinazione dei contributi alimentari per i figli vige la massima ufficiale e il giudice non è vincolato dalle domande delle parti né in prima né in seconda istanza (Bühler/Spühler, Commentario bernese, Supplemento 1991, n. 253 ad art. 145 CC). L'obbligo di mantenimento dei figli spetta a entrambi i genitori a seconda delle loro condizioni economiche (art. 276 CC) e il contributo alimentare deve essere commisurato alle esigenze del figlio, alla situazione sociale ed alle possibilità dei genitori (art. 285 cpv. 1 CC).\n5. L’appellante non contesta il calcolo dei rispettivi fabbisogni operato dal Pretore, ma come si è spiegato in precedenza, il fabbisogno del marito va corretto stralciandone la voce relativa al telefono, visto che egli dispone per uso privato del Natel della ditta. Pur non rientrando nel concetto di fabbisogno allargato, le spese varie ammesse dal Pretore e non contestate dalle parti (acqua potabile, Coelco, tassa rifiuti, elettricità) possono in concreto essere aggiunte al minimo esistenziale del diritto esecutivo, visto il buon reddito e l’indiscusso elevato tenore di vita precedente della famiglia. Nel fabbisogno della moglie la voce elettricità concerne del resto il riscaldamento elettrico dell’abitazione, anche se vi è forse incluso il riscaldamento della piscina, che di per sé esulerebbe dal calcolo. In assenza di contestazioni e di dati più precisi con cui valutare l’incidenza di tale costo si può tuttavia riprendere l’importo ammesso dal Pretore. La voce alloggio va comunque decurtata della quota relativa ai figli, già compresa nel calcolo del loro fabbisogno, e del pari va tolto il premio di cassa malati per i figli.\na) Per costante prassi di questa Camera il fabbisogno dei figli si determina secondo le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, buon punto di riferimento, seppure da adattare, se del caso, alle circostanze concrete (Rep. 1984 312; DTF 116 II 110). Nella fattispecie il Pretore ha considerato un importo di fr. 635.– per ogni figlio, oltre alle spese di alloggio e di cassa–malati, inserite nel fabbisogno della madre, ma ha stabilito un contributo alimentare complessivo di fr. 5944.– senza precisare nel dispositivo la ripartizione di tale importo fra la moglie e i figli. Tale modo di procedere non corrisponde alla costante giurisprudenza ticinese e non può essere seguito. È infatti opportuno indicare nel dispositivo gli importi dovuti al coniuge separatamente da quelli dovuti ai figli, viste le norme speciali degli art. 290 e segg. CC a tutela dei contributi alimentari per la prole (Steinauer, La fixation de la contribution d’entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, in: Revue Fribourgeoise de jurisprudence 1992 p. 10). Il fabbisogno in denaro risultante dalle citate Raccomandazioni per due fratelli fra i 13 e i 16 anni ammonta a fr. 845.– e non vi è motivo per modificarlo nel caso concreto, tenuto conto sia del reddito elevato della famiglia che del presumibile minor costo di alloggio a Lumino rispetto alla zona urbana.\nb) Può destare qualche perplessità l’importo esposto dalla moglie per l’alloggio, che ammonta a complessivi fr. 1737.– (comprensivi della quota parte di oneri ipotecari e delle spese di riscaldamento), se lo si confronta con quello ammesso per il marito, di fr. 750.–. Infatti in linea di principio i due coniugi, pendente causa di divorzio o di separazione, debbono equitativamente beneficiare del medesimo tenore di vita, ciò che include anche condizioni abitative sostanzialmente paritarie (I CCA 19.6.1991 F/F e 20.3.1991 D.L./D.L; ZR 87/1988 n. 114 pag. 276), non tanto nell’importo della spesa, ma dal profilo qualitativo dell’alloggio. In concreto moglie e figli continuano ad abitare nella casa già coniugale, che nell’istanza della convenuta 19 gennaio 1993 (inc. 9/1993) viene descritta come “bella, proporzionata all’elevato tenore di vita della famiglia, dotata in particolare di una piscina...” mentre il marito convive con l’amica in un semplice appartamento in città. Tale tema non è tuttavia oggetto di esame in questa sede e nel fabbisogno della moglie la voce alloggio e spese di riscaldamento rimane di conseguenza fissata in fr. 1737.–."}