{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-116_1995-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17305&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "420d4a5ee0b17eee4701c0232971fc7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.05.1995 11.1995.116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.05.1995 11.1995.116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.05.1995 11.1995.116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:01:21", "Checksum": "164826f8eb833758109398ead3b214f8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.05.1995 11.1995.116\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n1. Il Pretore ha valutato in fr. 134 712,90 annui il reddito del marito, composto dello stipendio di fr. 90 159,60, della tredicesima di fr. 7153,60, della gratifica di fr. 20 000.– e dei vantaggi economici ricevuti dal datore di lavoro (uso del veicolo e del telefono Natel di proprietà della ditta) di fr. 17’400.–, negando che alla moglie potesse essere fatto obbligo di lavorare a breve termine. Deducendo dal reddito mensile del marito di fr. 11 226.– i rispettivi fabbisogni, valutati in fr. 5578.– per moglie e figli e in fr. 4916.– per il marito, il primo giudice ha stabilito un contributo alimentare per moglie e figli di complessivi fr. 5944.– a decorrere dal 1° gennaio 1994.\nL'appellante chiede in primo luogo la riduzione del contributo alimentare per moglie e figli da fr. 5944.– a fr. 4386.– sino al 31 dicembre 1994 e a fr. 3386.– dal 1° gennaio 1995, e l’accertamento che non sono di conseguenza dovuti arretrati di alimenti per il periodo gennaio–aprile 1994.\na) Egli rimprovera dapprima al Pretore di aver determinato in modo errato il suo reddito, considerando come tale la gratifica di fr. 20 000.– e i presunti vantaggi economici ricevuti dal datore di lavoro, ossia l’uso a scopo privato del veicolo Mercedes e del telefono Natel di proprietà della __________ SA, valutati dal primo giudice in fr. 17 400.– complessivi. La censura è fondata solo in parte. Dall’istruttoria risulta infatti che il datore di lavoro ha versato all’appellante la gratifica nel 1990 e 1991 e che nel 1993 ha versato quella relativa al 1992 (interrogatorio formale dell’appellante, verbale 24 giugno 1994). L’amministratore unico della __________ SA, sentito come teste, ha dichiarato che la ditta non aveva versato la gratifica del 1993 e del primo semestre 1994 e che una decisione definitiva sulla gratifica 1994 avrebbe avuto luogo a fine anno. Contrariamente all’assunto dell’appellante, tale dichiarazione non esclude in modo categorico il versamento della gratifica. Né giova all’istante qualificare il versamento di tale importo come partecipazione agli utili della ditta, dal momento che anche in questo caso si tratta di un reddito da computare ai fini della determinazione del contributo alimentare ai sensi dell’art. 145 CC (Bräm/ Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 71 ad art. 163 CC). Trattandosi nella fattispecie di una procedura sommaria, dove il Pretore può limitarsi ad un giudizio di verosimiglianza e di apparenza, si giustifica computare nel reddito del marito la gratifica ricevuta negli anni precedenti, in fr. 20 000.– annui. Nella procedura di merito le parti potranno accertare con miglior precisione, ricorrendo se del caso anche a dettagliate analisi dei bilanci della __________ SA, improponibili in una procedura cautelare, il reddito complessivo del marito.\nb) Non possono invece essere considerati come reddito fittizio, analogo a un valore locativo, i vantaggi consistenti nella messa a disposizione da parte del datore di lavoro del veicolo Mercedes e del telefono Natel. Dall’istruttoria è emerso che sia il veicolo che l’apparecchio telefonico portatile sono di proprietà della __________ SA, che li mette a disposizione del suo dirigente per gli scopi professionali, paga le spese effettive di carburante, le imposte, i premi assicurativi e la manutenzione e tollera l’uso privato da parte del dipendente (audizione testimoniale __________, 24 giugno 1994; interrogatorio formale __________ di stessa data). In pratica, quindi, la ditta fornisce al suo dipendente gli strumenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti dirigenziali e di rappresentanza nell’interesse del datore di lavoro e gli rimborsa le spese vive (acquisto di carburante su presentazione dei giustificativi). Se la ditta versasse al suo dipendente un importo mensile per il rimborso delle spese professionali tale indennità non potrebbe essere considerata come reddito ai fini del contributo alimentare nella misura in cui coprisse spese affrontate nell’interesse del datore di lavoro (Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 72 ad art. 163 CC). Il computo di un reddito fittizio può entrare in linea di conto solo se l’indennità per rimborso spese (o la messa a disposizione dei mezzi tecnici) è senza alcun rapporto con spese effettive professionali. Tale non è però il caso in concreto, sia il veicolo che il telefono portatile servendo a scopi professionali. Si può semmai discutere quale sia il vantaggio derivante al marito dall’uso a scopo privato di tali mezzi, tollerato dal datore di lavoro. La valutazione di tale vantaggio è però ardua, e gli importi esposti dal Pretore appaiono sproporzionati, tanto più che neppure l’autorità fiscale ha ritenuto di dover esporre all’interessato una ripresa per tali presunti vantaggi. D’altra parte il marito non ha esposto nel proprio fabbisogno, correttamente, alcuna voce relativa alle spese professionali, e si può tenere conto della facilitazione consentita dalla ditta stralciando dal fabbisogno le spese per il telefono, che del resto non sono ammesse dalla giurisprudenza cantonale in materia.\nIn conclusione, quindi, il reddito annuo del marito da considerare nel calcolo del contributo alimentare è di fr.\n117 675,50 (reddito netto dal lavoro fr. 97 675,50 più gratifica annua fr. 20 000.–), pari a fr. 9805.– mensili. Su questo punto l’appello principale merita accoglimento."}