{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-116_1995-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17305&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "420d4a5ee0b17eee4701c0232971fc7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.05.1995 11.1995.116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.05.1995 11.1995.116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.05.1995 11.1995.116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:01:21", "Checksum": "164826f8eb833758109398ead3b214f8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.05.1995 11.1995.116\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n24 maggio 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGalfetti, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. 70/94 (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 28 aprile 1994 da\n|\n|\n__________ patrocinato da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ patrocinato da: avv. __________,\n|\nesaminati gli atti,\nposti a giudizio i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto l’appello 3 settembre 1994 di __________ contro il decreto cautelare 26 agosto 1994 del Pretore del distretto di Bellinzona;\n2. Se deve essere accolto l’appello adesivo 30 settembre 1994 di __________ contro il medesimo decreto;\n3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA __________, 1945, e __________ nata __________, 1947, si sono uniti in matrimonio il 14 novembre 1979. Dall'unione sono nati i figli __________ (1980) e __________ (1982). Il marito è dirigente e azionista della __________ SA, ditta attiva nel settore delle forniture per edilizia, mentre la moglie, a suo tempo esercente, non svolge attività lucrativa da diversi anni.\nDopo il fallimento di un primo esperimento di conciliazione, tenutosi il 2 marzo 1993 (inc. n. __________), i coniugi si sono accordati sull’assetto cautelare, prevedendo l’affidamento dei figli alla madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre, l’assegnazione dell’abitazione coniugale a moglie e figli, il versamento da parte del marito di un contributo alimentare complessivo di fr. 7500.– mensili per moglie e figli e di una provvigione ad litem di fr. 3000.– (verbale 2 marzo 1993). Tali accordi sono stati omologati dal Pretore.\nB. Non essendo stata avviata la causa di merito nel termine di legge, __________ ha presentato il 28 aprile 1994 istanza per ottenere la convocazione a un nuovo tentativo di conciliazione. __________ ha introdotto il 9 maggio 1994 istanza di provvedimenti cautelari e supercautelari, chiedendo la conferma dell’accordo relativo all’affidamento dei figli e all’uso dell’abitazione già coniugale, un contributo alimentare complessivo di fr. 7960.– dal 1° maggio 1994 e l’importo di fr. 8000.– a titolo di alimenti arretrati. Statuendo in via supercautelare il Pretore ha emanato il 10 maggio 1994 un decreto con cui conferma l’assetto cautelare 2 marzo 1993.\nNel corso della discussione provvisionale del 9 giugno 1994, tenutasi dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, l’istante ha ribadito le proprie richieste, alle quali si è opposto il convenuta, che ha offerto un contributo alimentare complessivo di fr. 2000.– per moglie e figli. Ognuno dei coniugi ha mantenuto le proprie domande di giudizio, contestando quelle avversarie in replica e duplica. Nel corso dell’istruttoria provvisionale sulle prove offerte dalle parti l’istante ha postulato la trattenuta dello stipendio del marito con istanza 13 giugno 1994, accolta con decreto 14 giugno 1994 dal Pretore. Assunte tutte le prove ammesse, le parti sono state convocate al dibattimento finale provvisionale del 9 agosto 1994, dove hanno ribadito le rispettive tesi. In particolare l’istante ha postulato un contributo alimentare mensile di fr. 7935.– dal 1° maggio 1994, comprensivo degli assegni per i figli, l’importo di fr. 7000.– per alimenti arretrati dal 1° gennaio al 30 aprile 1994 e una provvigione ad litem di fr. 4000.– , mentre il convenuto provvisionale ha proposto un contributo alimentare di fr. 3750.– complessivi sino al 31 dicembre 1994 e di fr. 2750.– dal 1° gennaio 1994 (recte : 1995), opponendosi alle altre richieste.\nC. Il Pretore ha statuito il 26 agosto 1994 ed ha accolto parzialmente l’istanza 9 maggio 1994 della moglie, nel senso che ha confermato i dispositivi da 1 a 4 del decreto supercautelare 10 maggio 1994, ha stabilito in fr. 5944.– mensili il contributo dovuto a moglie e figli dal 1° maggio 1994 e in fr. 3776.– il conguaglio dovuto per alimenti arretrati dal 1° gennaio al 30 aprile 1994, ha mantenuto la trattenuta dello stipendio a carico del marito, e infine ha riconosciuto una provvigione ad litem di fr. 4000.–. Egli ha posto la tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese di fr. 80.– a carico della moglie per un quinto e per 4/5 a carico del marito, tenuto a rifondere all’istante un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.\nD. __________ è insorto con appello 3 settembre 1994, chiedendo la riforma del decreto impugnato nel senso di stabilire il contributo alimentare complessivo per moglie e figli in fr. 4386.– sino al 31 dicembre 1994 e in fr. 3386.– dal 1° gennaio 1995, di accertare che non vi erano arretrati da conguagliare, di respingere la domanda di provvigione ad litem e infine di revocare l’ordine di trattenuta dello stipendio, con protesta di spese e ripetibili.\nE. Nell’appello adesivo presentato il 30 settembre 1994 con le osservazioni in cui propone la reiezione dell’appello, __________ postula un contributo alimentare complessivo di fr. 6694.– mensili e il versamento di contributi arretrati per fr. 6776.–.\nConsiderato\nin diritto:\nI. Sull’appello principale"}