L, parere dell’Ufficio federale di giustizia) il mantenimento dei provvedimenti conservativi si giustifica tuttora, visto che non è possibile escludere, allo stadio attuale, il riconoscimento in Svizzera di una futura sentenza italiana che statuisca sulla devoluzione della successione. L’appello deve di conseguenza essere accolto e il decreto impugnato riformato nel senso di mantenere i provvedimenti conservativi sui beni situati in Svizzera. 7. Gli oneri processuali seguono, in linea di principio, la soccombenza (art. 148 CPC) e sono quindi a carico dell’appellata sia in prima che in seconda istanza, con l’obbligo di rifondere all’appellante un’adeguata indennità per ripetibili.