A torto quindi il primo giudice ha ammesso una modifica delle circostanze che avevano condotto all’emanazione dei provvedimenti conservativi. Benché la situazione giuridica sia cambiata dopo la delibazione delle sentenze messicane, avvenuta il 17 marzo e 2 novembre 1988 (doc. H e I) e degli atti messicani relativi alla chiusura della successione (radicatión e adjudicatión; cfr. doc. L, parere dell’Ufficio federale di giustizia) il mantenimento dei provvedimenti conservativi si giustifica tuttora, visto che non è possibile escludere, allo stadio attuale, il riconoscimento in Svizzera di una futura sentenza italiana che statuisca sulla devoluzione della successione.