c LDIP, applicabile ai conflitti di competenza positivi fra più Stati (Bucher, op. cit., n. 995 pag. 319) conferisce la precedenza alla data d’emanazione della sentenza, non alla data d’introduzione della litispendenza, salvo per le cause pendenti in Svizzera, ciò che non è il caso in concreto (Volken, IPRG–Kommentar, nota 53 ad art. 27). Per poter escludere già sin d’ora la possibilità di un riconoscimento della futura sentenza italiana è però necessario che il suo oggetto sia identico a quello delle decisioni e degli atti già riconosciuti esecutivi in Svizzera.