A detta del Pretore il riconoscimento della futura sentenza italiana potrebbe provocare un conflitto di competenza positivo con le sentenze e decisioni messicane già delibate e in tal caso la decisione italiana non potrebbe essere dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino, essendo posteriore sia alle sentenze messicane che agli atti di radicatión et adjudicatión. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, l’art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP, applicabile ai conflitti di competenza positivi fra più Stati (Bucher, op.