Sia secondo le previgenti norme del diritto internazionale privato svizzero (art. 22 LRDC; Vischer, Internationales Privatrecht, 2a ed., Basilea 1982, pag. 140–141), che secondo l’art. 96 cpv. 1 LDIP, per la successione di un cittadino straniero con ultimo domicilio all’estero sono competenti i tribunali dello Stato dell’ultimo domicilio, ossia nella fattispecie quelli messicani.