L’art. 96 cpv. 1 lett. a LDIP dispone che possono essere riconosciuti in Svizzera le decisioni, i provvedimenti e gli atti emanati, allestiti o rilasciati nello Stato dell’ultimo domicilio del defunto. I certificati e gli atti amministrativi relativi alla successione rilasciati in Messico potevano quindi essere dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino, come correttamente stabilito dal Pretore, anche senza una procedura di delibazione, a titolo di questione pregiudiziale (art. 29 cpv. 3, 199 LDIP; Heini, IPRG–Kommentar, Zurigo 1993, nota 7 ad art. 96).