A detta dell’istante il mantenimento del blocco non si giustificava più, in quanto un’eventuale sentenza italiana che decidesse sui beni postii in Svizzera non potrebbe essere riconosciuta nel Cantone Ticino perché sarebbe in contrasto con la decisione messicana di adjudicatión del 22 febbraio 1989 (doc. N) e con il certificato emesso in data 25 settembre 1991 (doc.