{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-115_1995-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17304&nX40_KEY=4711559&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8ccc30ca54fbb72a14e4df5eb7baab7c"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["11.1995.115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.07.1995 11.1995.115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.07.1995 11.1995.115"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.07.1995 11.1995.115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:56:13", "Checksum": "2f5d599011a292daefc22721533459db", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.07.1995 11.1995.115\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL’art. 96 cpv. 1 lett. a LDIP dispone che possono essere riconosciuti in Svizzera le decisioni, i provvedimenti e gli atti emanati, allestiti o rilasciati nello Stato dell’ultimo domicilio del defunto. I certificati e gli atti amministrativi relativi alla successione rilasciati in Messico potevano quindi essere dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino, come correttamente stabilito dal Pretore, anche senza una procedura di delibazione, a titolo di questione pregiudiziale (art. 29 cpv. 3, 199 LDIP; Heini, IPRG–Kommentar, Zurigo 1993, nota 7 ad art. 96). Contrariamente a quanto sembra sostenere l’appellante, l’art. 96 LDIP si applica indistintamente ad atti di giurisdizione volontaria (ossia non contenziosa) e a sentenze giudiziarie, e il riconoscimento di certificati ereditari e atti ufficiali relativi alla successione rientra pacificamente nel suo campo di applicazione (Heini, op. cit., n. 6; Bucher, Droit international privé suisse, vol. II, Basilea 1992, n. 994 pag. 319; von Overbeck, in: Le nouveau droit international privé suisse, Losanna 1988, pag. 77).\n5. Sia secondo le previgenti norme del diritto internazionale privato svizzero (art. 22 LRDC; Vischer, Internationales Privatrecht, 2a ed., Basilea 1982, pag. 140–141), che secondo l’art. 96 cpv. 1 LDIP, per la successione di un cittadino straniero con ultimo domicilio all’estero sono competenti i tribunali dello Stato dell’ultimo domicilio, ossia nella fattispecie quelli messicani. È pacifico che __________ __________ non si è prevalso della facoltà di sottoporre la propria successione al diritto nazionale, ma trattandosi di un cittadino italiano è anche applicabile, come correttamente rilevato dal primo giudice, la Convenzione tra la Svizzera e l’Italia circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie del 3 gennaio 1933 (art. 2 n. 6).\nA detta del Pretore il riconoscimento della futura sentenza italiana potrebbe provocare un conflitto di competenza positivo con le sentenze e decisioni messicane già delibate e in tal caso la decisione italiana non potrebbe essere dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino, essendo posteriore sia alle sentenze messicane che agli atti di radicatión et adjudicatión. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, l’art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP, applicabile ai conflitti di competenza positivi fra più Stati (Bucher, op. cit., n. 995 pag. 319) conferisce la precedenza alla data d’emanazione della sentenza, non alla data d’introduzione della litispendenza, salvo per le cause pendenti in Svizzera, ciò che non è il caso in concreto (Volken, IPRG–Kommentar, nota 53 ad art. 27). Per poter escludere già sin d’ora la possibilità di un riconoscimento della futura sentenza italiana è però necessario che il suo oggetto sia identico a quello delle decisioni e degli atti già riconosciuti esecutivi in Svizzera. In concreto risulta che le sentenze messicane si riferiscono ad azioni di annullamento del testamento di __________ __________, mentre l’atto di adjudicatión attesta la chiusura della successione (doc. N). Contrariamente a quanto sostiene l’appellata sulla base di una traduzione fuorviante del certificato 20 settembre 1991 (doc. Q), in quest’ultimo documento non si attesta che il convenuto è stato dichiarato incapace di ereditare in Messico, ma solo che le cause da lui promosse in annullamento del testamento paterno sono state respinte. Ora, la causa promossa in Italia concerne un’azione di petizione d’eredità e non può essere affermato, allo stato attuale della vertenza, che il riconoscimento della futura sentenza sarebbe escluso già fin d’ora.\n6. A torto quindi il primo giudice ha ammesso una modifica delle circostanze che avevano condotto all’emanazione dei provvedimenti conservativi. Benché la situazione giuridica sia cambiata dopo la delibazione delle sentenze messicane, avvenuta il 17 marzo e 2 novembre 1988 (doc. H e I) e degli atti messicani relativi alla chiusura della successione (radicatión e adjudicatión; cfr. doc. L, parere dell’Ufficio federale di giustizia) il mantenimento dei provvedimenti conservativi si giustifica tuttora, visto che non è possibile escludere, allo stadio attuale, il riconoscimento in Svizzera di una futura sentenza italiana che statuisca sulla devoluzione della successione. L’appello deve di conseguenza essere accolto e il decreto impugnato riformato nel senso di mantenere i provvedimenti conservativi sui beni situati in Svizzera.\n7. Gli oneri processuali seguono, in linea di principio, la soccombenza (art. 148 CPC) e sono quindi a carico dell’appellata sia in prima che in seconda istanza, con l’obbligo di rifondere all’appellante un’adeguata indennità per ripetibili.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\npronuncia:\nI. L’appello è accolto e il decreto impugnato è così modificato:\n1.1 L’istanza 10 febbraio 1994 è respinta.\n1.2 La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 700.– sono a carico di __________ __________, che rifonderà a controparte fr. 1500.– per ripetibili.\nII. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 450.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 500.–\ngià anticipati dall’appellante, sono a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ l’importo di fr. 1000.– a titolo di ripetibili di appello.\nIII. Intimazione:\n– avv. __________ __________, __________\n– avv. __________ __________, __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}