{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-115_1995-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17304&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8ccc30ca54fbb72a14e4df5eb7baab7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.07.1995 11.1995.115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.07.1995 11.1995.115"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.07.1995 11.1995.115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:14", "Checksum": "9244a9fdfd6e4735974536ef2317e07c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.07.1995 11.1995.115\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNel corso dell’udienza 10 giugno 1994 le parti hanno replicato e duplicato, mantenendo sostanzialmente le rispettive posizioni, che hanno poi ribadito al dibattimento finale provvisionale, svoltosi in stessa data.\nH. In accoglimento dell’istanza 10 febbraio 1994, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, con decreto 5 luglio 1994 ha revocato il divieto di disporre dei beni inerenti alla successione situati nel distretto di Lugano, ordinato il 3 aprile 1981 e relativo alle proprietà per piani n. __________, __________e __________del fondo base particella n. __________RFD __________, ai conti __________ /____________________, alle cassette di sicurezza n. __________e __________e agli eventuali conti cifrati o con designazioni convenzionali facenti capo al defunto presso la Banca __________ a __________, ai conti e alle cassette di sicurezza, di cui non si conoscono i numeri o le designazioni convenzionali, cifrati, facenti capo al defunto presso __________ a __________o. Egli ha assegnato un termine di 90 giorni a __________ __________ per far valere eventuali pretese sulla garanzia di fr. 60’000.– prestata dalla __________ per __________. La tassa di giustizia di fr. 700.– e le spese sono state poste a carico del convenuto, con l’obbligo di rifondere all’istante un’indennità di fr. 1500.– per ripetibili.\nI. __________ è insorto con appello 14 luglio 1994 in cui chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, il giudizio pretorile venga riformato nel senso di respingere l’istanza 10 febbraio 1994, con protesta di spese e ripetibili.\nL'appellata, nelle osservazioni 16 agosto 1994, postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile, protestando a sua volta spese e ripetibili.\nL. Con decreto 15 luglio 1994 la presidente della prima Camera Civile del Tribunale di appello ha accordato all'appello effetto sospensivo.\nConsiderato\nin diritto:\n1. A detta del Pretore, le circostanze che avevano portato la I Camera civile del Tribunale di appello a confermare con sentenza 24 giugno 1985 i provvedimenti cautelari disposti a suo tempo sui beni in Svizzera del defunto __________ __________ sono mutate e consentono la revoca dei provvedimenti conservativi della successione. Egli ha ravvisato il cambiamento determinante nella delibazione delle sentenze messicane, avvenuta il 17 marzo e 2 novembre 1988, e nella chiusura della successione in Messico, conclusasi con il rilascio del certificato ereditario a __________ __________. Constatando che il certificato ereditario messicano non era ancora stato delibato, il primo giudice ha proceduto alla verifica delle condizioni del riconoscimento in Svizzera di tale atto giusta gli art. 25 e segg. LDIP, concludendo per l'assenza di ostacoli alla sua delibazione.\nIl Pretore ha esaminato poi il problema relativo al riconoscimento della futura sentenza italiana, giungendo alla conclusione che non era necessario verificare se erano adempiute le condizioni di riconoscimento poste dalla Convenzione italo-svizzera relativa al riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie del 3 gennaio 1933 (RS __________), poiché comunque la sentenza italiana non potrebbe venir riconosciuta in Svizzera. Essendo già stato delibato il certificato ereditario messicano, vi sarebbe infatti una situazione di conflitto di competenza positivo e il documento messicano sarebbe preminente, essendo stato per primo dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino. Sulla base di tali considerazioni il Pretore ha quindi ritenuto che l'esito della causa in Italia sarebbe ormai ininfluente e, accertata la modifica delle condizioni che avevano portato al provvedimento conservativo, lo ha revocato.\n2. L’appellante censura le conclusioni cui è giunto il Pretore, sostenendo che il giudizio pretorile è fondato su un presupposto errato che ne vizia l'intero contenuto. Egli adduce che il certificato ereditario messicano (doc. Q) e l'atto di adjudicatión (doc. N), anche se dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino, non potrebbero, come atti di procedura non contenziosa, avere lo stesso valore giuridico di una sentenza e fare ostacolo al riconoscimento di una sentenza civile. Le circostanze alla base del provvedimento cautelare non hanno quindi subito alcuna variazione ed è per tale motivo che, nella fattispecie, il richiamo al principio prius in tempore potior in iure non può trovare applicazione, la causa di petizione d’eredità essendo stata introdotta ad Alessandria nel 1981, ossia prima della delibazione delle sentenze e degli atti messicani.\n3. L'appellata nelle osservazioni 16 agosto 1994 chiede l'integrale reiezione dell'appello sulla base della considerazione che l'eventuale futura sentenza italiana non potrebbe in ogni caso essere riconosciuta in Svizzera, stante la qualità di erede universale unica di __________ __________ risultante dalle decisioni messicane già riconosciute e rese esecutive nel nostro paese.\nA detta dell’appellata le contestazioni dell'appellante sul contenuto dell'atto di adjudicatión costituirebbero un novum, come tale improponibile in appello. La censura non ha consistenza. Giusta l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, ma in concreto nel riassunto scritto allegato al verbale 10 giugno 1994 (impropriamente definito duplica dalle parti) il convenuto si era riferito esplicitamente ai titoli messicani, ciò che è sufficiente per ritenere che le argomentazioni dell’appellante non sono nuove (art. 75 CPC, cui rinvia l’art. 321 cpv. 1 lett. a).\n4. Le censure dell’appellante sugli effetti degli atti messicani relativi alla chiusura della successione in Messico sono infondate."}