che non si può a ogni modo costringere l’istante a vivere nei limiti del fabbisogno minimo del diritto esecutivo, come in sostanza vorrebbe l’appellante, per rimborsare i prestiti necessari per il versamento del deposito di garanzia, tanto più che il cambiamento di alloggio è stato operato per ridurre gli oneri gravanti la famiglia nell’interesse di tutti i suoi componenti, ivi compreso l’appellante; che infatti occorre considerare anche il tenore di vita condotto in precedenza dalla famiglia, per stessa ammissione dell’appellante agiato, e il reddito familiare, che può tranquillamente essere definito elevato rispetto alla media dei redditi nel Cantone Ticino (fr. 8’400.