che il convenuto reputa di aver soddisfatto in modo esauriente il proprio obbligo di mantenimento verso la famiglia con il versamento del contributo alimentare e rileva che l’appellata ha comunque potuto reperire i mezzi necessari al versamento del deposito di garanzia e che essa dispone di un’eccedenza mensile che le consente di far fronte al rimborso del debito contratto a tal fine; che l’obbligo di mantenimento previsto dall'art. 163 CC comprende tutto quanto rientra nel fabbisogno della famiglia, determinato in funzione delle circostanze concrete, in particolare tutti i costi relativi all’alloggio (Bräm/Hosenböhler, Zürcher Kommentar, n. 32 ad art. 163 CC;