– per coprire il deposito di garanzia relativo alla locazione di un nuovo appartamento per moglie e figlie; che entrambe le istanze sono state discusse all’udienza del 13 febbraio 1995, ogni parte mantenendo le proprie richieste a giudizio e opponendosi a quelle avversarie; che il Pretore, statuendo il 21 febbraio 1995 sull’istanza 7 febbraio 1995 della moglie, ha respinto la domanda di trattenuta di stipendio e ha obbligato il marito a versare all’istante fr. 2’260.– per coprire il deposito di garanzia del nuovo appartamento, ripartendo le spese processuali in ragione di 1/3 per il marito e di 2/3 per la moglie, tenuta inoltre a rifondere alla controparte fr.