Ritenuto in fatto: che __________ (1957) e __________ nata __________ (1949) si sono uniti in matrimonio a __________ il __________ 1979 e che dalla loro unione sono nate le figlie __________ (1979) e __________ (1984); che il 22 giugno 1994 __________ __________ ha presentato istanza per il tentativo di conciliazione, che ha avuto luogo con esito negativo il 22 settembre 1994; che il 12 settembre 1994 l’istante ha postulato l’adozione di diversi provvedimenti cautelari, in particolare l’affidamento delle figlie a sé medesima, riservato al padre il diritto di visita, l’assegnazione della dimora coniugale, un contributo alimentare di fr. 900.– per ogni figlia e di fr.