{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-114_1995-04-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17303&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c06b69fe198b8fc448084ce7d0e4e899"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.04.1995 11.1995.114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.04.1995 11.1995.114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.04.1995 11.1995.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:47", "Checksum": "72dab2fa9036d67ec0d04e502bbe9750", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.04.1995 11.1995.114\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche l’obbligo di mantenimento previsto dall'art. 163 CC comprende tutto quanto rientra nel fabbisogno della famiglia, determinato in funzione delle circostanze concrete, in particolare tutti i costi relativi all’alloggio (Bräm/Hosenböhler, Zürcher Kommentar, n. 32 ad art. 163 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 8 ad art. 163 CC);\nche nella fattispecie il precedente alloggio coniugale della famiglia costava circa fr. 2’200.– mensili, importo questo tenuto in considerazione nel calcolo del contributo alimentare dovuto a moglie e figlie, e che dopo la separazione dei coniugi tale costo incideva in notevole misura sul loro bilancio, dovendo anche il marito trovare un alloggio confacente alla sua situazione di bancario;\nche l’appellata ha dato prova di impegno e ha reperito dal 1° gennaio 1995 un alloggio più consono alle mutate circostanze della famiglia, dal momento che il relativo canone di locazione ammonta a fr. 1’350.– mensili per un appartamento di 4 ½ locali con posto macchina, comprensivo degli acconti per spese accessorie, ma che ha dovuto versare un deposito di garanzia di fr. 2’260.– (doc. O), per il quale ha dovuto contrarre due mutui con terze persone (cfr. deposizione __________ del 30 gennaio 1995) poiché il marito, pur avendo confermato all’udienza del 13 ottobre 1994 l’esistenza di un deposito di garanzia di fr. 3’500.– per il precedente alloggio coniugale (cfr. verbale di stessa data, pag. 2), ne ha condizionato la cessione alla moglie con la rinuncia di questa a prestazioni alimentari ancora sotto giudizio (vedi doc. I, lettera 6 dicembre 1994, pag. 3/4), proposta questa non accettata dall’istante;\nche in siffatte circostanze la tesi dell’appellante non può essere seguita, non potendosi seriamente sostenere che il versamento del deposito di garanzia sia estraneo al fabbisogno della famiglia, essendo notorio che in periodi di crisi congiunturale come quello attuale i locatori condizionano la conclusione di un contratto di locazione al versamento del deposito di garanzia, specie se la conduttrice è separata dal marito, ha figli e non ha un reddito proprio, come è il caso per l’appellata;\nche non giova all’appellante osservare che la moglie ha comunque trovato modo di reperire tempestivamente le liquidità necessarie al versamento della garanzia, poiché a tal fine essa ha dovuto contrarre con terze persone debiti che dovrà rimborsare;\nche neppure è di rilievo la censura relativa all’eccedenza mensile che la moglie avrebbe, da un lato poiché tale eccedenza è del tutto teorica, non essendo ancora stata emanata la decisione sul contributo alimentare provvisionale e dall’altro perché è tuttora pendente la domanda cautelare dell’appellante intesa a ottenere la riduzione retroattiva del contributo alimentare supercautelare, che se accolta ridurrà notevolmente le disponibilità dell’appellata;\nche non si può a ogni modo costringere l’istante a vivere nei limiti del fabbisogno minimo del diritto esecutivo, come in sostanza vorrebbe l’appellante, per rimborsare i prestiti necessari per il versamento del deposito di garanzia, tanto più che il cambiamento di alloggio è stato operato per ridurre gli oneri gravanti la famiglia nell’interesse di tutti i suoi componenti, ivi compreso l’appellante;\nche infatti occorre considerare anche il tenore di vita condotto in precedenza dalla famiglia, per stessa ammissione dell’appellante agiato, e il reddito familiare, che può tranquillamente essere definito elevato rispetto alla media dei redditi nel Cantone Ticino (fr. 8’400.– netti nel 1994, cfr. appello pag. 2), motivo per cui la decisione del Pretore appare adeguata alle concrete circostanze della famiglia __________;\nche l’appello, manifestamente infondato, può pertanto essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC;\nche gli oneri processuali rimangono a carico dell’appellante, interamente soccombente, mentre non si giustifica riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello nemmeno è stato notificato;\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\npronuncia:\n1. L’appello è respinto e il decreto impugnato confermato.\n2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 100.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 150.–\nsono posti a carico dell’appellante.\n3. Intimazione:\n– avv. __________ __________, __________,\n– avv. __________ __________, __________.\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}