{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-114_1995-04-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17303&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c06b69fe198b8fc448084ce7d0e4e899"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.04.1995 11.1995.114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.04.1995 11.1995.114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.04.1995 11.1995.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:47", "Checksum": "72dab2fa9036d67ec0d04e502bbe9750", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.04.1995 11.1995.114\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n5 aprile 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGalfetti, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. __________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con istanza 7 febbraio 1995 da\n|\n|\n__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________, __________ (patrocinato dall’ avv. __________, __________)\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto l’appello 6 marzo 1995 di __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 23 febbraio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nche __________ (1957) e __________ nata __________ (1949) si sono uniti in matrimonio a __________ il __________ 1979 e che dalla loro unione sono nate le figlie __________ (1979) e __________ (1984);\nche il 22 giugno 1994 __________ __________ ha presentato istanza per il tentativo di conciliazione, che ha avuto luogo con esito negativo il 22 settembre 1994;\nche il 12 settembre 1994 l’istante ha postulato l’adozione di diversi provvedimenti cautelari, in particolare l’affidamento delle figlie a sé medesima, riservato al padre il diritto di visita, l’assegnazione della dimora coniugale, un contributo alimentare di fr. 900.– per ogni figlia e di fr. 4’495.– per sé e una provvigione ad litem di fr. 8’000.–;\nche il Pretore ha emanato lo stesso giorno un decreto supercautelare con il quale ha affidato provvisoriamente le figlie alla madre, ha riservato al padre il diritto di visita, ha attribuito l’appartamento coniugale alla moglie, con obbligo al marito di lasciare l’alloggio entro la fine di settembre, ha stabilito in fr. 3’350.– il contributo alimentare dovuto per il mese di settembre a moglie e figlie, ha determinato in fr. 3’800.– per la moglie, fr. 850.– per __________ e fr. 800.– per __________ gli alimenti dovuti da ottobre e infine ha accordato all’istante una provvigione ad litem di fr. 5’000.–;\nche su istanza di revoca del convenuto è stata indetta il 13 ottobre la discussione, nel corso della quale l’istante ha confermato le sue richieste, alle quali si è opposto il marito, che a sua volta ha postulato, in modifica delle misure supercautelari vigenti, in via principale l’affidamento delle figlie e il versamento alla moglie di un contributo alimentare di fr. 2’600.– e in via subordinata la riduzione del contributo alimentare a complessivi fr. 4’000.–, di cui fr. 2’350.– per la moglie, fr. 850.– per __________ e fr. 800.– per __________, chiedendo inoltre la riduzione della provvigione ad litem a fr. 2’500.–;\nche entrambe le parti hanno offerto numerosi mezzi di prova e che il Pretore, vista la laboriosa e impegnativa istruttoria provvisionale prevedibile, ha statuito in via supercautelare il 26 ottobre 1994, confermando la validità delle misure cautelari adottate il 12 settembre 1994;\nche il marito ha presentato il 23 gennaio 1995 un’istanza di modifica dell’assetto supercautelare, postulando la riduzione del contributo alimentare a fr. 4’500.– complessivi;\nche a sua volta la moglie ha inoltrato il 7 febbraio 1995 una nuova istanza di misure cautelari, intesa a ottenere la trattenuta di stipendio a garanzia del contributo alimentare dovuto dal marito e il versamento dell’importo di fr. 2’260.– per coprire il deposito di garanzia relativo alla locazione di un nuovo appartamento per moglie e figlie;\nche entrambe le istanze sono state discusse all’udienza del 13 febbraio 1995, ogni parte mantenendo le proprie richieste a giudizio e opponendosi a quelle avversarie;\nche il Pretore, statuendo il 21 febbraio 1995 sull’istanza 7 febbraio 1995 della moglie, ha respinto la domanda di trattenuta di stipendio e ha obbligato il marito a versare all’istante fr. 2’260.– per coprire il deposito di garanzia del nuovo appartamento, ripartendo le spese processuali in ragione di 1/3 per il marito e di 2/3 per la moglie, tenuta inoltre a rifondere alla controparte fr. 150.– per quota parte di ripetibili;\nche in stessa data egli ha pure modificato in via supercautelare il precedente decreto 12 settembre 1994, fissando il contributo alimentare dovuto dal marito in fr. 3’380.– per la moglie, fr. 850.– per __________ e fr. 800.– per __________ (inc. n. __________);\nche __________ __________ ha interposto appello chiedendo in riforma del decreto 21 febbraio 1995 la reiezione integrale dell’istanza cautelare 7 febbraio 1995;\nche tale gravame non è stato notificato alla controparte;\nConsiderato\nin diritto:\nche nel decreto impugnato il primo giudice ha accolto la richiesta della moglie di far obbligo al marito di versare l’importo di fr. 2’260.– corrispondente al deposito di garanzia per il nuovo appartamento da lei locato, ritenendo che tale prestazione rientrava nell’obbligo di mantenimento sancito dall'art. 163 CC;\nche l’appellante contesta tale conclusione, adducendo di dover già versare alla moglie un contributo alimentare che comprende anche il pagamento della pigione, motivo per cui non si giustifica un ulteriore versamento a tale titolo, tanto più che il deposito di garanzia ha per scopo di tutelare gli interessi del locatore per eventuali danni o inadempienze della conduttrice;\nche il convenuto reputa di aver soddisfatto in modo esauriente il proprio obbligo di mantenimento verso la famiglia con il versamento del contributo alimentare e rileva che l’appellata ha comunque potuto reperire i mezzi necessari al versamento del deposito di garanzia e che essa dispone di un’eccedenza mensile che le consente di far fronte al rimborso del debito contratto a tal fine;"}