Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto conto del parziale accoglimento dell’appello sul principio stesso della competenza del giudice civile e della proporzione esistente fra la pretesa respinta (fr. 50’000.–) e quella rinviata per il giudizio nel merito al primo giudice (fr. 180’000.–) appare giustificato che gli appellanti sopportino un quinto degli oneri processuali di appello, con il diritto di riscuotere dalla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello.