5d pag. 347). Conformemente alle norme generali in materia di prove, spettava agli attori dimostrare l’esistenza di molestie eccessive del costruttore (art. 8 CC, 183 CPC). In concreto dagli atti risultano unicamente alcuni episodi di danni, riconosciuti e risarciti dall’impresa. Gli inconvenienti verificatisi erano inoltre temporanei e sono cessati con la chiusura del cantiere, di modo che agli attori non è residuato alcun danno permanente. A giusta ragione quindi il Pretore ha respinto la domanda di petizione intesa al versamento di fr. 50’000.– quale indennizzo per le molestie subite durante il cantiere. 6. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv.