V/1, pag. 241). Qualora il proprietario ecceda nell’esercizio della proprietà, il vicino dispone dei diritti previsti dall’art. 679 CC: egli può cioè chiedere giudizialmente la cessazione della molestia, l’adozione di provvedimenti contro il danno temuto, il risarcimento del danno e la constatazione del danno (Liver, op. cit., pag. 242; Meier–Hayoz, op. cit., art. 679 CC n. 2–8, art. 685/686 CC n. 57, 62; Haab/Simonius, op. cit., art. 686–688 CC, n. 16; Steinauer, Les droits réels, vol. II, pag. 171–174). b) Non è contestato che durante la costruzione della Residenza __________ la proprietà __________ ha subito diversi danni.