1 CC il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano. Il vicino è tenuto a tollerare unicamente ingerenze minori, usuali in caso di edificazione o di scavi, ritenuto che – comunque sia – gli deve essere assicurata un’ampia protezione (Meier–Hayoz, Berner Kommentar, 3a ed. Berna 1975, art. 685/686 CC n. 68–70; Haab/Simonius, Zürcher Kommentar, art. 685, 686 CC n. 16; Liver, SPR, vol. V/1, pag. 241).