Gli appellanti censurano tali conclusioni, rilevando che l’esistenza di immissioni rumorose e di detriti sul loro fondo era acquisita agli atti. Trattandosi di immissioni eccessive e che avrebbero potuto essere evitate, si giustifica un indennizzo di fr. 50’000.–, equamente commisurato al valore dello stabile, stimato in fr. 900’000.– dal perito giudiziario. a) Secondo l’art. 685 cpv. 1 CC il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano.